La verifica delle attrezzature per la sicurezza sul lavoro
La normativa italiana riguardante la sicurezza sul lavoro stabilisce l’obbligo di verifiche periodiche sulle attrezzature e gli impianti presenti in un’azienda con controlli regolari e adeguata manutenzione al fine di evitare potenziali rischi per i dipendenti.
Verifiche periodiche delle attrezzature
Per quanto riguarda le attrezzature, l’articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 definisce l’obbligo, da parte del titolare d’impresa, di sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche (elencate nell’allegato VII) in grado di determinarne lo stato di conservazione ed efficienza.
Nell’articolo 71 viene comunicato che la prima verifica viene eseguita dall’ISPESL entro sessanta giorni dalla richiesta ma, qualora tale periodo trascorra invano, il datore di lavoro può rivolgersi alle ASL e a soggetti pubblici o privati abilitati, secondo le modalità riportate al comma 13 del suddetto articolo. I controlli successivi sono effettuati dai soggetti sopracitati ma, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
Il DM dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei oggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” specifica, invece, le modalità di verifica delle attrezzature, applicando quanto prescritto nell’art. 71 del D.Lgs. 81/08.
In occasione della prima verifica periodica dell’attrezzatura, ora affidata all’INAIL (le funzioni dall’ISPESL sono state attribuite all’INAIL con la legge 30 luglio 2010, n. 122) è redatta una scheda tecnica contenente:
- nome del costruttore,
- tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio,
- anno di costruzione e matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
Quindi, vengono consultati i seguenti documenti:
- dichiarazione CE di conformità e di corretta installazione (se previsto da disposizioni legislative),
- tabelle/diagrammi di portata (se previsti),
- diagramma delle aree di lavoro (se previsto),
- istruzioni per l’uso e regolare tenuta del “registro di controllo” (se previsto).
Infine, si effettuano prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Il datore di lavoro ha il compito di richiedere (tramite Posta Elettronica Certificata) le verifiche successive alla prima entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo, osservando la periodicità indicata nell’allegato VII (annuale, biennale o triennale) e specificando il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’ASL/ARPA possono avvalersi.
Verifiche periodiche degli impianti
Quanto alle verifiche periodiche degli impianti, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (articolo 86) disciplina l’operato del datore di lavoro in merito alla verifica d’impianti di messa a terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti elettrici in ambienti a rischio esplosione e impianti antincendio.
Rispetto alla verifiche periodiche delle attrezzature, quelle per gli impianti sono a cadenza quinquennale, tranne che per ambienti di lavoro ad alto rischio quali cantieri, locali a uso medico e luoghi a rischio incendio alto (strutture ricettive, scuole, ospedali, carceri, stazioni ferroviarie, biblioteche, musei, ambienti espositivi o con vendita all’ingrosso, edifici con strutture in legno e locali in cui vi è la lavorazione o il deposito di combustibili ed esplosivi), per i quali la frequenza è biennale.
Verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche
Le verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione da scariche atmosferiche seguono gli stessi principi delle verifiche dell’impianto di messa a terra, pertanto, possono essere eseguite contestualmente a quest’ultime. Tali verifiche prevedono la verifica e il test strumentale del dispersore di terra, dei captatori e delle calate e dei conduttori di protezione.
In ambienti a rischio esplosione la messa in funzione dell’impianto elettrico richiede una verifica iniziale dello stesso installatore, tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità. Spetta poi al datore di lavoro inviare la dichiarazione all’ASL o all’ARPA competente entro trenta giorni dal rilascio. La prima verifica dell’impianto avviene, entro due anni, per opera di ARPA o ASL e le successive verifiche si possono richiedere a uno dei soggetti abilitati con cadenza biennale.
Verifica impianti antincendio
Per ciò che concerne la verifica degli impianti antincendio, è necessario far riferimento a quanto disposto nel DM 10/03/1998 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 2011 il quale, in particolare, stabilisce di “… effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio” (articolo 6).