La verifica delle attrezzature antincendio nel luogo di lavoro
Facendo riferimento all’art. 4 DM 10 marzo 1998
“Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o all’installatore.“
Le attrezzature antincendio devono ricevere una verifica periodica sia per mantenerne l’efficienza sia per verificarne l’effettiva funzionalità. In ogni azienda deve essere compilato un registro antincendio che contenga tutte le informazioni relative a verifiche periodiche, controlli e manutenzione su impianti, sistemi e attrezzature antincendio. Va inoltre registrata la formazione per i lavoratori designati come addetti antincendio.
Al comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. del 12/01/1998 n. 37 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 si legge:
“I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.“
Tale obbligo è attivo solo per quelle aziende che risultano avere un rischio incendio alto e sono perciò soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e all’obbligo di possesso del CPI (Certificato Prevenzione Incendi). Questo strumento, però, risulta utile in tutte le aziende, in quanto consente di mantenere in maniera ordinata ed efficiente la traccia delle verifiche effettuate all’attrezzatura antincendio, garantendo così la prevenzione dei rischi ad essi legata.
Le principali attrezzature antincendio sono:
- estintori: si fa riferimento alla norma UNI 9994. Le verifiche si suddividono in sorveglianza (a cadenza mensile da parte dell’addetto antincendio); controllo (ogni 6 mesi da parte di un tecnico); revisione (a schiuma o idrico: 18 mesi; polvere: 36 mesi; CO2: 60 mesi; idrocarburi alogenati: 72 mesi da parte di un tecnico); collaudo (ogni 12 anni se con marchio CE; ogni 6 anni se precedente all’obbligo di marchio CE).
- Idranti: si fa riferimento alla norma UNI EN 671/3. Anche qui la verifica si divide in: sorveglianza (mensile a carico dell’addetto antincendio); manutenzione (ogni sei mesi) e collaudo (ogni cinque anni).
- Porte tagliafuoco: occorre riferirsi all’ellagto VI del DM 10 marzo 1998. Anche in questo caso c’è la sorveglianza, che viene effettuata da chi frequenta gli ambienti e poi il controllo, richiesto ogni sei mesi. Per le porte REI non esiste una norma UNI perciò occorre fare riferimento al manuale rilasciato dal produttore.
- Luci di emergenza: si fa riferimento alla norma UNI CEI 11222. Come per gli altri casi si fa riferimento a sorveglianza (a cadenza mensile o settimanale a seconda del tipo di illuminazione); manutenzione (ogni 6 mesi da parte di un tecnico); revisione (ogni due o quattro anni); collaudo (legato alla manutenzione).
- Rivelazione fumi e sistemi di allarme: la norma di riferimento è la UNI 9795. Per la sorveglianza non si sono regole precise, perciò si può partire con una sorveglianza settimanale per poi diradare in funzione dei risultati della manutenzione. La manutenzione deve avvenire ogni 6 mesi mentre la periodicità della revisione dipende dal tipo di impianto.
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