Direttiva, messa in servizio e verifiche apparecchi a pressione
L’articolo 69 del Decreto Legislativo 81/08 definisce un’attrezzatura di lavoro come una
“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che ogni attrezzatura inserita nell’ambiente di lavoro rispetti i criteri volti a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Gli apparecchi a pressione vengono definiti dalla Direttiva Apparecchi a Pressione (PED – Pressure Equipment Directive), emanata dalla Comunità Europea, disciplinante la progettazione, la costruzione e l’installazione in sicurezza di apparecchi in pressione.
L’attrezzatura a pressione può essere recipiente, tubazione o accessorio di sicurezza connessi con fluidi in pressione. Le installazioni degli impianti che seguono la direttiva PED devono essere comunicate all’INAIL (ex-ISPESL, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro). Nel dettaglio, le apparecchiature a pressione contenute nella direttiva PED sono:
- recipienti, ossia impianti progettati per contenere fluidi in pressione come autoclavi, condensatori o compressori;
- tubazioni, ossia tubo o insieme di tubi in pressione destinati al trasporto di fluidi;
- accessori in pressione, valvole idrauliche come le valvole di non ritorno o le saracinesche;
- accessori di sicurezza, dispositivi di limitazione diretta della pressione, come valvole di sicurezza o dispositivi a disco di rottura.
Nel momento in cui un’apparecchiatura viene installata in un luogo di lavoro, il fornitore ha il dovere di informare i lavoratori sul livello di pericolosità associato a quella macchina, direttamente collegato all’energia che viene immagazzinata dall’apparecchiatura. L’energia è a sua volta valutata sulla base della dimensione dell’apparecchiatura, delle condizioni di installazione e dei fluidi contenuti al suo interno.
Verifiche periodiche di attrezzature a pressione
Come ogni altra attrezzatura da lavoro, sono obbligatorie le verifiche periodiche per gli apparecchi a pressione. A Stabilirlo è il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329, “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”, definisce verifiche periodiche con “verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura a pressione ad intervelli di tempo predeterminati”.
Durante la verifica periodica, ossia la riqualificazione periodica, verrà effettuata:
- la verifica degli accessori e dei dispositivi;
- la verifica di integrità, ossia ispezione delle diverse membrature;
- la verifica di funzionamento.
Nel caso in cui sia necessaria una riparazione, questa consisterà nella sostituzione di parte di un’attrezzatura a pressione o nella riparazione vera e propria, senza effettuare però alcun intervento sul progetto all’origine.