Le verifiche periodiche sugli impianti antincendio
Il Testo unico sulla sicurezza richiama una serie di leggi precedenti e specifiche per ciò che concerne la prevenzione degli incendi. In ordine cronologico, dalla più recente alla meno sono il D.M. 10/03/98, il D.Lgs 139 del 2006, il Dpr. 577/82, la legge 966 del 1965.
Su tali norme è andata poi a impiantarsi l’ultimo Dpr. 151/11 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con questo decreto è stato introdotto un iter semplificato nelle attività di rilascio delle autorizzazioni e quindi di controllo propedeutico. Le aziende in tre categorie di rischio A – basso, B – medio e C – alto e su queste ha fondato la necessità o meno di SCIA e controlli.
Il Dpr 151/11 ha previsto nel suo articolo 6 per i titolari di azienda
“l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA”
Le verifiche sugli impianti antincendio, o meglio la verifica la manutenzione e l’uso degli impianti sono regolati oggi dal Testo Unico e dal DM 10/03/98.
Il D.Lgs 81/08 prevede negli obblighi generali di tutela la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti; prevede poi per il datore di lavoro l’obbligo di assicurarsi che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Il DM 10/03/98 all’articolo 3 prevede per tutte le attrezzature antincendio
- Sorveglianza per verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative.
- Controllo periodico con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- Manutenzione finalizzata a mantenere in efficienza e in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria, limitata a riparazioni di lieve entità.
- Manutenzione straordinaria che non può essere eseguito in loco o che richiede mezzi particolari o che comporta la sostituzione di intere parti di impianto.
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